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III C. D. "MADRE TERESA DI CALCUTTA"

Un mondo migliore nasce dove c'è l'impegno di ognuno a renderlo migliore

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Obiettivi di accessibilità

31 Marzo, 2017

Pubblicato in: Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati

Il sito mira ad essere accessibile nel rispetto degli standard del W3C e dei principi sia della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 sia delle WCAG 2.0 e di quanto previsto dalle Linee guida per i siti web delle Pubbliche Amministrazioni.

Accessibilità vuol dire “capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie immagine accessibilita
Il sito mira ad essere accessibile nel rispetto degli standard del W3C e dei principi sia della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 sia delle WCAG 2.0 e di quanto previsto dalle Linee guida per i siti web delle Pubbliche Amministrazioni.

Accessibilità vuol dire “capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”

Il presente sito ha deciso di aderire alle norme della Legge dello Stato Italiano c.d. Stanca ( L. 4/2004) in materia di accessibilità.

Quello che preme sottolineare è il concetto di “assenza di discriminazioni”: ciò vuol dire che non occorre tenere conto soltanto delle necessità delle persone portatrici di gravi disabilità, ma anche di quelle di chi, per ragioni legate allo stato di salute o all’età, a mezzi tecnologici particolarmente obsoleti o a una scarsa competenza informatica, potrebbe avere problemi nel reperire informazioni e averne rapido, immediato e semplice accesso.

Obiettivi di accessibilità: L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web.

Scarica gli Obiettivi di accessibilità 2013 dell’I.C. di Castellucchio – in elaborazione – (pdf, 409 kb)

Il codice è standard XHTML 1.0 Strict raccomandato dal W3C. Si utilizzano prevalentemente fogli di stile CSS per una migliore separazione dei contenuti dalla loro rappresentazione grafica ed una migliore accessibilità. Vengono rispettati i 22 requisiti definiti nel DM 8 luglio 2005, allegato A.

Riassumiamo alcuni dei parametri e regole rispettate in questo sito:

Il contenuto informativo e le funzionalità presenti in ogni pagina sono fruibili nei vari browser esistenti;
Le pagine sono navigabili anche con il solo uso della tastiera e l’impiego di una normale abilità;
Tutte le pagine del sito sono ad impaginazione liquida: qualsiasi sia la risoluzione video dell’utente il sito si adatta automaticamente alla risoluzione.
Ogni immagine avente contenuto informativo presenta descrizione alternativa testuale equivalente.
I contenuti informativi di eventuali file audio e video sono fruibili anche in forma testuale;
I contenuti testuali della pagina sono fruibili in caso di utilizzo delle funzioni previste dai browser per variare la grandezza dei caratteri;
I contenuti e le funzionalità della pagina sono ancora fruibili, anche in modalità diverse, in caso di disattivazione dei fogli di stile, script e applet ed altri oggetti di programmazione;
I contenuti e le funzionalità continuano a essere disponibili con un browser testuale e i medesimi contenuti mantengono il proprio significato d’insieme e la corretta struttura semantica;
Per favorire la leggibilità del sito anche in presenza di disabilità nella percezione dei colori sono rispettate le differenze di luminosità e di colore tra il testo e lo sfondo, secondo gli algoritmi suggeriti dall’attuale normativa.
vigiliremo sulla conformità del sito ai requisiti di accessibilità in vigore, provvedendo a rimuovere eventuali problemi rilevati o segnalati dagli utenti;
non pubblicheremo pdf immagine prodotti internamente;
non pubblicheremo (o linkeremo a) pdf immagine prodotti da altre amministrazioni, se non in caso di particolari e motivate urgenze, impegnandoci a convertirli in formato testuale entro 24 ore;
cureremo la formazione interna del personale alla produzione di contenuti e documenti accessbili;
arricchiremo progressivamente i contenuti multimediali pubblicati di descrizioni testuali in grado di informare circa il loro contenuto: sintesi, presentazione, pdf testuale, o  sottotitolazione)

Nonostante l’estrema attenzione posta nella realizzazione del sito non è possibile escludere con certezza, anche a causa dell’ampiezza del portale e della molteplicità dei contenuti, che alcune pagine siano ancora non perfettamente accessibili ad alcune categorie di utenti. In questo caso ci scusiamo fin d’ora e vi preghiamo di segnalarci ogni irregolarità riscontrata al fine di consentirci di eliminarla nel più breve tempo possibile. Realizzare un sito accessibile è un percorso che porta a continui miglioramenti necessari a garantire la più ampia accessibilità ai contenuti.

Tra gli allegati pubblicati prima del 3 maggio 2010 è possibile che siano presenti pdf provenienti da altre amministrazioni e costituiti da sole immagini e, quindi, non accessibili.

Invitiamo le persone che hanno incontrato difficoltà o barriere alla fruizione di alcuni contenuti di segnalarle scrivendo a info@terzocircolocasalnuovo.it

13 Dicembre, 2013

Pubblicato in: Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati

Questa Pubblica Amministrazione non gestisce siti web tematici.

2 Dicembre, 2013

Pubblicato in: Non categorizzato

Copyright e Download

I contenuti di questo sito, salvo diversa indicazione, sono rilasciati sotto una licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons. Tutti i marchi sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Utilizzo del sito

In nessun caso il Terzo Circolo di Casalnuovo potrà essere ritenuto responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dall’accesso al sito, dall’incapacità o impossibilità di accedervi, dall’affidamento dell’utente e dall’utilizzo dei contenuti. L’Istituto provvederà a inserire nel sito informazioni aggiornate, ma non garantisce circa la loro completezza o accuratezza.

Accesso a siti esterni collegati

Il Terzo Circolo di Casalnuovo non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti ai quali è possibile accedere tramite i collegamenti posti all’interno del sito stesso: sono forniti come semplice servizio agli utenti della rete. Fornire collegamenti non implica l’approvazione dei siti stess. Il Terzo Circolo di Casalnuovo non è responsabile in merito alle informazioni ottenute dall’utente tramite l’accesso ai siti collegati: della completezza e precisione delle informazioni sono da ritenersi responsabili i soggetti titolari dei siti ai quali si accede alle condizioni dagli stessi previste. Il Terzo Circolo di Casalnuovo non offre alcuna assicurazione sul software eventualmente presente sul proprio sito o su siti esterni e non può garantirne qualità, sicurezza e compatibilità con i sistemi in uso.

Virus informatici

Il Terzo Circolo di Casalnuovo non garantisce che il sito sia privo di errori o virus. Il Terzo Circolo di Casalnuovo, i suoi fornitori e i suoi collaboratori non sono responsabili per i danni subiti dall’utente a causa di tali elementi di carattere distruttivo.

2 Dicembre, 2013

Pubblicato in: Non categorizzato

“La privacy tra i banchi di scuola”

Si possono usare i videofonini a scuola? Gli scrutini sono pubblici? Si possono filmare le recite scolastiche? Le scuole possono installare telecamere?

La privacy tra i banchi di scuolaA questi e ad altri quesiti risponde il nuovo vademecum del Garante per la protezione dei dati personali dedicato alla scuola. Scritta con un linguaggio volutamente semplice e meno tecnico possibile, la guida intende offrire un primo contributo a presidi, insegnanti, operatori scolastici, ma anche a genitori e studenti, per approfondire i temi legati alla privacy.

La scuola è chiamata ogni giorno a costruire le condizioni per un futuro migliore delle nuove generazioni.

Non solo nello studio, ma anche nelle esperienze di vita che coinvolgono alunni, professori e personale scolastico si definisce il mondo dei valori che permette alla società di crescere nel rispetto reciproco.

Questa sfida positiva – nella scuola – riguarda anche il “corretto trattamento dei dati personali”. Un’espressione che può sembrare asettica, ma che in realtà costituisce una condizione essenziale per il rispetto della dignità delle persone, della loro identità, del loro diritto alla riservatezza.

La guida del Garante privacy

Oltre a chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, la guida fornisce indicazioni generali tratte da provvedimenti, pareri e note del Garante. Per facilitarne la consultazione, la guida è organizzata in cinque brevi capitoli (Regole generali, Voti ed esami, Informazioni sugli studenti, Foto audio e video, Sicurezza e controllo) che riportano regole ed esempi, e in due sezioni “di servizio” (Parole chiave, Per approfondire) utili per comprendere meglio la specifica terminologia utilizzata nella normativa sulla privacy e per avere un sintetico quadro giuridico di riferimento.

L’opuscolo in formato cartaceo può essere richiesto all’Ufficio stampa, Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, e-mail: ufficiostampa@garanteprivacy.it, oppure scaricato in formato elettronico dal sito Internet www.garanteprivacy.it

Per maggiori informazioni visita il sito del garante QUI

2 Dicembre, 2013

Pubblicato in: Non categorizzato

Organigramma personale ATA a.s. 2013/2014

2 Dicembre, 2013

Pubblicato in: Non categorizzato

riempire

1 Dicembre, 2013

Pubblicato in: OLD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Art. 42 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall’amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

1 Dicembre, 2013

Pubblicato in: OLD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Art. 40 – Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L’attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

1 Dicembre, 2013

Pubblicato in: OLD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Art. 39 – Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;
b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.
2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell’impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.
3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi.
4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

1 Dicembre, 2013

Pubblicato in: OLD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE




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