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III C. D. "MADRE TERESA DI CALCUTTA"

Un mondo migliore nasce dove c'è l'impegno di ognuno a renderlo migliore

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Art. 24 – Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa
2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

30 Novembre, 2013

Pubblicato in: OLD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE







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